Art. 9.
(Sostegno del diritto-dovere all'istruzione).

      1. Per favorire il pluralismo degli indirizzi culturali, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, l'Autorità può stipulare accordi con lo Stato e con gli enti territoriali finalizzati alla concessione in uso gratuito di immobili destinati ad enti e associazioni, anche privati, con finalità scolastiche senza scopo di lucro. Le convenzioni prevedono un vincolo di destinazione dell'immobile e l'esenzione, per l'ente proprietario, di ogni onere di manutenzione e di gestione.